Sono diversi i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione ad esercitare il trasporto per conto terzi, da quelli soggettivi a quelli di carattere tecnico.

Quando si parla di autotrasporto per conto terzi si intende, in senso tecnico, la prestazione di un servizio, eseguito professionalmente e non in maniera strumentale ad altre attività, che consiste nel trasferimento di cose di terze persone, siano esse materiali sfusi e non, su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.

In altre parole, è l’attività di chi, attraverso una propria organizzazione di mezzi, di strumentazione e di personale, esegue unicamente il trasporto di merci appartenenti ad altri soggetti.

Ma quali sono i presupposti ed i requisiti per poter svolgere questa attività?

Ai sensi della normativa vigente, per poter ottenere la licenza trasporti per conto terzi è necessario che l’imprenditore sia iscritto nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

L’autorizzazione consente di poter eseguire l’attività di trasporto per conto terzi nell’ambito dell’intero territorio nazionale ed è concessa per ciascun autoveicolo.

Tale autorizzazione inoltre vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell’albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto l’autorizzazione, ovvero che siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all’albo e che abbiano ottenuto apposita autorizzazione.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Per quanto riguarda i requisiti per ottenere la licenza di trasporti per conto terzi e dunque per esercitare l’attività, è necessario distinguere  in base al peso trasportato:

  • per autotrasporto conto terzi inferiore a 1,5 tonnellate di peso complessivo è sufficiente la domanda di iscrizione all’albo autotrasportatori dimostrando il solo requisito di onorabilità (l’interessato cioè non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non deve aver riportato una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni);
  • per autotrasporto conto terzi superiore a 1,5 tonnellate di peso complessivo è necessaria domanda di iscrizione all’albo autotrasportatori dimostrando, oltre all’onorabilità, i requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale.

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